MONZA, 12 NOVEMBRE 2025 – Il Giudice Sportivo Nazionale ha respinto l’istanza di ricorso presentata dalla Vero Volley Monza in merito all’esito della gara persa 3-2 contro Cisterna Volley, partita disputata sabato scorso all’Opiquad Arena. L’istanza è stata dichiarata inammissibile e il Giudice Sportivo Nazionale ha perciò deciso di omologare l’incontro con il risultato conseguito sul campo.
La Vero Volley aveva presentato ricorso al Giudice Sportivo Nazionale FIPAV per contestare l’accoglimento di una richiesta di video-check avanzata da Cisterna Volley, relativa a un presunto fallo di invasione nel corso del tie-break commesso dal libero della squadra di casa sul punteggio di 13-14. Dalla revisione dell’azione era stato annullato il punto inizialmente assegnato a Monza, determinando di conseguenza la conclusione della gara vinta dai pontini. Quanto avvenuto, però, come riportato nel ricorso era stato ritenuto da Vero Volley “in palese violazione del Regolamento Video-Check” che disciplina le modalità e i tempi di presentazione della richiesta. La società, infatti, sosteneva che avrebbe dovuto essere formulata nell’immediatezza del presunto fallo, al più tardi subito dopo il termine dell’azione. Secondo il club brianzolo, invece, la richiesta non era stata formalizzata entro le tempistiche previste dal regolamento. Da qui l’istanza di non omologare la gara e disporne la ripetizione.
Nel comunicato ufficiale pervenuto oggi a firma del Giudice Sportivo Nazionale, però, si osserva esserci “la sussistenza di un duplice profilo di inammissibilità dell’istanza proposta”. Nello specifico, dagli atti ufficiali “emerge che il sodalizio reclamante, conclusasi la gara alle ore 20:35, abbia confermato il preannuncio di istanza alle ore 20:52 e, cioè, oltre il termine perentorio di cui al quarto comma dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale”, viene rilevato. Quanto alla ragione di inammissibilità sul merito, “ci si limita a richiamare il disposto regolamentare di cui all’art. 16 del Regolamento Video-Check che sancisce l’inammissibilità di istanze volte a censurare le decisioni dell’arbitro sull’utilizzo dello strumento di verifica a posteriori delle azioni di gioco”.